PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I genitori, lavoratori dipendenti o autonomi, di persone affette da grave disabilità, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall'età anagrafica.
      2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso a uno solo dei genitori e a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, i 55.000 euro annui.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Per gli anni successivi al 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.